[1]DEI DANNI

[2]1. La Parte inviante e' civilmente responsabile dei danni di qualsiasi natura causati da atti o fatti commessi dal proprio contingente, dal personale a suo carico o da suoi materiali e mezzi, commessi in servizio o in occasione del servizio. 2. La Parte ospitante e' civilmente responsabile dei danni di qualsiasi natura causati per sua colpa nei confronti di membri del contingente della Parte inviante, nonche' dei suoi materiali e mezzi militari, commessi in servizio o in occasione del servizio. 3. Nel caso di richieste di indennizzo presentate da parte di terzi che non derivano dall'applicazione di un contratto privato e fatti salvi i procedimenti penali e / o disciplinari, la Parte la cui responsabilita' e' in questione paghera' un indennizzo adeguato secondo equita', qualora il danno sia stato causato da un atto, un'omissione o una negligenza di un membro del proprio personale nell'esercizio di funzioni connesse al presente Accordo, o da una qualsiasi violazione di un diritto legittimamente protetto.

Testo vigente dal 3 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;39~accordo-art5 · fonte su Normattiva