[1]degli ex membri

[2]1. Tutti gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello. 2. Fatti salvi l'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 5, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 9, i membri si impegnano a non intervenire, dopo la fine del loro mandato:

  • a)in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;
  • b)in controversie in materia di investimenti di cui si sono occupati in qualita' di membri del tribunale o del tribunale d'appello e in altre controversie che abbiano in comune questioni di fatto con tali controversie o derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze. 3. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualita' di rappresentanti di una delle parti della controversia. 4. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora sia informato o sia comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, da parte di un ex membro, rispettivamente, del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione, da' all'ex membro la possibilita' di essere sentito e, previo esame della questione, ne informa:
  • a)l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro e' iscritto;
  • b)le parti; e
  • c)il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti in vista dell'avvio delle misure del caso. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la sua decisione di intraprendere le azioni di cui alle lettere da a) a c), unitamente alle motivazioni che la giustificano.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-11-art6 · fonte su Normattiva