[1]degli ex membri
[2]1. Tutti gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello. 2. Fatti salvi l'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 5, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 9, i membri si impegnano a non intervenire, dopo la fine del loro mandato:
- a)in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;
- b)in controversie in materia di investimenti di cui si sono occupati in qualita' di membri del tribunale o del tribunale d'appello e in altre controversie che abbiano in comune questioni di fatto con tali controversie o derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze. 3. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualita' di rappresentanti di una delle parti della controversia. 4. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora sia informato o sia comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, da parte di un ex membro, rispettivamente, del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione, da' all'ex membro la possibilita' di essere sentito e, previo esame della questione, ne informa:
- a)l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro e' iscritto;
- b)le parti; e
- c)il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti in vista dell'avvio delle misure del caso. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la sua decisione di intraprendere le azioni di cui alle lettere da a) a c), unitamente alle motivazioni che la giustificano.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
