[1]di una soluzione concordata

[2]1. Quando le parti sono giunte a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-9-art6 · fonte su Normattiva