[1]Attuazione di una soluzione concordata

[2]1. Quando le parti sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata. 3. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata nel procedimento in questione; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine del procedimento in questione, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore da' alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti, entro 15 giorni il mediatore presenta alle parti una relazione finale dei fatti scritta. Detta relazione finale dei fatti scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~allegato-10-art6 · fonte su Normattiva