[1]e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

[2]1. Salvo diversa decisione delle parti e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione. 2. Il procedimento di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti previsti dal capo 3 (Risoluzione delle controversie) o da qualunque altro accordo. 3. Prima di avviare il procedimento di mediazione non e' necessario procedere alle consultazioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie). Prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe tuttavia avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo. 4. Le parti non adducono o presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, ne' un collegio arbitrale prende in considerazione:

  • a)le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato;
  • b)la volonta' manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
  • c)le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 5. Un mediatore non puo' esercitare le funzioni di arbitro o di membro di un collegio in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-9-art7 · fonte su Normattiva