[1]Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale

[2]1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale. 2. Se le parti non concordano sull'esistenza delle misure adottate per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) e notificate a norma del paragrafo 1 o sulla compatibilita' di tali misure, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla parte convenuta e una copia e' inviata al comitato. La parte attrice indica nella richiesta la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tale misura e' incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione). 3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art314 · fonte su Normattiva