[1]Sostituzione degli arbitri

[2]Se, durante i procedimenti arbitrali, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non e' in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto uno o piu' dei suoi membri non soddisfano le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica delle relazioni e dei lodi, a seconda dei casi, e' prorogato di 20 giorni.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art317 · fonte su Normattiva