[1]Ambito di applicazione

[2]1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una parte, da un lato, e l'altra parte, dall'altro, relative a qualsiasi misura1 che si presume costituisca una violazione delle disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) e causi danni o perdite al ricorrente o, qualora la domanda sia presentata per conto di una societa' stabilita in loco di proprieta' del ricorrente o da questi controllata, alla societa' stabilita in loco. ______ 1 Si precisa che il termine "misura" puo' comprendere anche le omissioni.

[3]2. Si precisa che un ricorrente non presenta una domanda a norma della presente sezione se il proprio investimento e' stato effettuato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura. 3. Il tribunale e il tribunale d'appello istituiti, rispettivamente, a norma degli articoli 3.38 (Tribunale) e 3.39 (Tribunale d'appello) non possono decidere su domande che esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo. 4. Una domanda relativa alla ristrutturazione del debito di una parte e' trattata conformemente alla presente sezione e all'allegato 5 (Debito pubblico).

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art327 · fonte su Normattiva