[1]Consultazioni
[2]1. Se non e' possibile risolvere una controversia come previsto all'articolo 3.2 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una parte che adduca una violazione delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) puo' presentare all'altra parte una richiesta di consultazioni. 2. La richiesta di consultazioni contiene le informazioni seguenti:
- a)il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;
- b)le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate;
- c)la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e
- d)la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco. 3. La richiesta di consultazioni e' presentata:
- a)entro 30 mesi dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); oppure
- b)qualora il termine di cui alla lettera a) scada mentre sono esperiti i mezzi di ricorso nazionali, entro un anno dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, abbia rinunciato a esperire i mezzi di ricorso nazionali e, in ogni caso, entro 10 anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti). 4. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e qualsiasi avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, e che abbia rinunciato al proprio diritto di presentare tale domanda. Tale periodo puo' essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni. 5. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 non rendono una domanda irricevibile se il ricorrente puo' dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda, a seconda del caso, e' attribuibile all'impossibilita' del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dall'altra parte, a condizione che il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilita' di farlo. 6. La richiesta di consultazioni e' inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione. 7. Le parti della controversia possono tenere le consultazioni mediante videoconferenza o altri mezzi, ove opportuno, ad esempio quando il richiedente sia una piccola o media impresa.
Testo vigente dal 12 ottobre 2023
