[1]Avviso dell'intenzione di presentare una domanda

[2]1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente puo' notificare un avviso in cui specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di presentare la domanda di risoluzione della controversia a norma della presente sezione e contiene le seguenti informazioni:

  • a)il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di una societa' stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione della societa' stabilita in loco;
  • b)le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1, che si presume siano state violate;
  • c)le basi giuridiche e fattuali della domanda, comprese le misure che si presume abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.27 (Ambito di applicazione), paragrafo 1; e
  • d)la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto. L'avviso dell'intenzione di presentare una domanda viene inviato all'Unione o al Vietnam, a seconda dei casi. Se viene individuata una misura adottata da uno Stato membro dell'Unione, la richiesta e' trasmessa anche allo Stato membro interessato. 2. Se l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda e' stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto e, una volta effettuata tale determinazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso comunica al ricorrente se ad agire in qualita' di convenuto e' l'Unione o uno Stato membro dell'Unione. 3. Qualora il ricorrente non sia stato informato della determinazione del convenuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso dell'intenzione di presentare una domanda:
  • a)se le misure indicate nell'avviso sono state adottate esclusivamente da uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualita' di convenuto; o
  • b)se le misure indicate nell'avviso comprendono misure adottate dall'Unione, l'Unione agisce in qualita' di convenuto. 4. Il ricorrente puo' presentare una domanda a norma dell'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda) basandosi sulla determinazione di cui al paragrafo 2 o, qualora tale determinazione non sia stata comunicata al ricorrente entro i termini di cui al paragrafo 2, conformemente al paragrafo 3. 5. Qualora, a seguito di una determinazione effettuata a norma del paragrafo 2, il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione, ne' l'Unione ne' lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilita' della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, ne' altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidita' della domanda o della sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa. 6. Il tribunale e il tribunale d'appello sono vincolati dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 2. 7. Nessuna disposizione del presente accordo o delle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie osta allo scambio tra l'Unione e lo Stato membro interessato di tutte le informazioni relative a una controversia.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art332 · fonte su Normattiva