[1]Domande giuridicamente infondate

[2]1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale esamina e decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), non puo' formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma della presente sezione, anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale puo' anche prendere in considerazione qualsiasi altro fatto pertinente estraneo alla controversia. 2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 e' presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Non e' possibile presentare un'eccezione a norma del paragrafo 1 nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo. 3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale e adotta una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria motivandole debitamente.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art315 · fonte su Normattiva