[1]Decisioni provvisorie

[2]Il tribunale puo' ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una delle parti della controversia o a garantire la piena effettivita' della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi di prova in possesso o sotto il controllo di una delle parti della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non puo' ordinare il sequestro di beni ne' impedire l'applicazione del trattamento che si presume costituisca una violazione. Ai fini del presente paragrafo, per "ordinanza " si intendono anche le raccomandazioni.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art347 · fonte su Normattiva