[1]Trasparenza del procedimento

[2]1. Alle controversie di cui alla presente sezione si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL, fatti salvi i paragrafi da 2 a 8. 2. La richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso dell'intenzione di presentare una domanda a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, l'avviso di ricusazione e la decisione in merito a tale ricusazione a norma dell'articolo 3.40 (Norme etiche) nonche' la richiesta di riunione delle domande a norma dell'articolo 3.59 (Riunione delle domande) sono inserite nell'elenco dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL. 3. Fatto salvo l'articolo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL, il tribunale puo' decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento, presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo, non rientrante nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL. Tali documenti possono comprendere elementi probatori, se il convenuto ha dato il suo accordo. 4. Fatto salvo l'articolo 2 delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'Unione o il Vietnam, a seconda dei casi, dopo aver ricevuto i documenti pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, li trasmette senza indugio alla parte non coinvolta nella controversia e li rende disponibili al pubblico, fatta salva la possibilita' di espungere informazioni riservate o protette1. ______ 1 Si precisa che le informazioni riservate o protette, quali definite all'articolo 7, paragrafo 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL, comprendono informazioni governative classificate.

[3]5. I documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere resi disponibili al pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio di cui alle norme di trasparenza UNCITRAL o secondo altre modalita'. 6. Il comitato riesamina il funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 3 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Su richiesta di una delle parti il comitato puo' adottare una decisione a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 5, lettera c), che sancisce l'applicabilita' di tale articolo 3, paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo del paragrafo 3 del presente articolo. 7. Fatte salve eventuali decisioni del tribunale in merito a un'eccezione relativa alla designazione di informazioni ritenute riservate o protette, ne' le parti della controversia ne' il tribunale possono divulgare a qualsiasi parte non coinvolta nella controversia o al pubblico informazioni protette che siano state chiaramente designate come tali dalla parte della controversia che le ha fornite1. ______ 1 Si precisa che, se una parte della controversia che ha presentato le informazioni decide di ritirare, in tutto o in parte, la sua comunicazione contenente tali informazioni conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, delle norme di trasparenza UNCITRAL, l'altra parte della controversia ripresenta, ove necessario, documenti completi ed espunti provvedendo a sopprimere le informazioni ritirate dalla parte della controversia che per prima le ha presentate o a ridesignare le informazioni in modo coerente con la designazione fornita dalla parte della controversia che per prima le ha presentate.

[4]8. Una parte della controversia puo' divulgare ad altre persone coinvolte nel procedimento, compresi testimoni ed esperti, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. La parte della controversia provvede tuttavia affinche' dette persone tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art346 · fonte su Normattiva