[1]Garanzia a copertura delle spese

[2]1. Si precisa che, su richiesta, il tribunale puo' ordinare al ricorrente di costituire una garanzia a copertura della totalita' o di una parte delle spese se sussistono fondati motivi di ritenere che il ricorrente rischi di non poter onorare un'eventuale decisione sulle spese emessa nei suoi confronti. 2. Se la garanzia a copertura delle spese non e' costituita integralmente entro 30 giorni dall'ordinanza del tribunale, o entro un altro termine da esso stabilito, il tribunale ne informa le parti della controversia. Il tribunale puo' disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art348 · fonte su Normattiva