[1]Relazioni di esperti

[2]Il tribunale, su richiesta di una parte della controversia o, previa consultazione delle parti della controversia, di propria iniziativa, puo' nominare uno o piu' esperti incaricati di riferirgli per iscritto in merito a qualsiasi questione di fatto attinente all'ambiente, alla salute, alla sicurezza o ad altre questioni sollevate da una parte della controversia nel procedimento.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art352 · fonte su Normattiva