[1]ALLEGATO 8
[2]REGOLE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI, SULLE UDIENZE E SULLA POSSIBILITA' PER I TERZI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI
[3]Articolo 1
[4]1. Fatti salvi gli articoli 2 e 4 del presente allegato il convenuto, una volta ricevuti i documenti seguenti, li trasmette senza ritardo alla parte non coinvolta nella controversia e al depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato, che provvede a renderli disponibili al pubblico:
- a)la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 1;
- b)l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1;
- c)la determinazione del convenuto di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2;
- d)la presentazione della domanda di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale);
- e)le memorie, le relazioni e gli atti processuali presentati al tribunale da una parte della controversia, le relazioni di esperti e qualsiasi comunicazione scritta presentata a norma dell'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia), e dell'articolo 3 del presente allegato;
- f)i verbali o i resoconti delle udienze del tribunale, qualora siano disponibili; e
- g)le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale o, se del caso, del presidente o del vicepresidente del tribunale. 2. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4 del presente allegato, il tribunale puo' decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento non rientrante fra i documenti di cui al paragrafo 1 presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo. Cio' puo' comprendere, ad esempio, la messa a disposizione di tali documenti in un apposito sito o tramite il depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato.
Testo vigente dal 12 ottobre 2023
