[1]parte non coinvolta nella controversia

[2]1. Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento di uno qualsiasi dei documenti di cui alle lettere a) e b), o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, fornisce alla parte non coinvolta nella controversia:

  • a)la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), l'avviso di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 1, la determinazione di cui all'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda), paragrafo 2, e la domanda di cui all'articolo 3.33 (Presentazione di una domanda); e
  • b)su richiesta, qualsiasi documento reso disponibile al pubblico conformemente all'articolo 3.46 (Trasparenza del procedimento). 2. La parte non coinvolta nella controversia puo' assistere alle udienze tenute a norma della presente sezione e presentare osservazioni orali in merito all'interpretazione del presente accordo.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art351 · fonte su Normattiva