Ogni autoveicolo deve essere munito di un documento in duplice copia nel quale devono essere registrati da persona idonea tutti i dati che permettano di stabilire il servizio effettuato sul territorio dell'altra Parte contraente espresso in viaggiatori-chilometro o in tonnellate-chilometro. Una di queste copie sara' lasciata alla dogana di uscita.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art26 · fonte su Normattiva