Ogni autoveicolo deve essere munito di un documento in duplice copia nel quale devono essere registrati da persona idonea tutti i dati che permettano di stabilire il servizio effettuato sul territorio dell'altra Parte contraente espresso in viaggiatori-chilometro o in tonnellate-chilometro. Una di queste copie sara' lasciata alla dogana di uscita.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
