1. Le Autorita' competenti possono imporre ai trasportatori soggetti sia alla loro autorita' che all'autorita' della parte contraente, l'obbligo di redigere un foglio statistico per ogni viaggio effettuato. 2. Le autorizzazioni, le dichiarazioni e i fogli statistici previsti dal presente Accordo devono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentati a ogni richiesta degli agenti di controllo. 3. Le dichiarazioni e i fogli statistici devono essere vistati dalla dogana in entrata e in uscita dal territorio della parte contraente in cui essi sono validi.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
