I conducenti sono tenuti a portare con se' i documenti che, in conformita' alle disposizioni interne dei due Stati, sono necessari a varcare la frontiera, come pure i documenti che, secondo le disposizioni interne dello Stato di immatricolazione, sono necessari per condurre il veicolo e per individuarne le caratteristiche tecniche ed inoltre i documenti prescritti dal presente Accordo. Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli organi competenti dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art21 · fonte su Normattiva