I trasportatori e il personale impiegato nei veicoli a mezzo dei quali si effettua il trasporto ai termini del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme sulla circolazione e sui trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente nel territorio della quale il trasporto e' eseguito. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art33 · fonte su Normattiva