In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorita' competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato deve - su richiesta dell'Autorita' competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle sanzioni seguenti:

  • a)avvertimento semplice;
  • b)avvertimento con diffida che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dal successivo paragrafo c);
  • c)nel trasporto delle merci: ritiro a titolo temporaneo o definitivo della autorizzazione; nel trasporto dei viaggiatori: una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del trasportatore.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art34 · fonte su Normattiva