In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorita' competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato deve - su richiesta dell'Autorita' competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle sanzioni seguenti:
- a)avvertimento semplice;
- b)avvertimento con diffida che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dal successivo paragrafo c);
- c)nel trasporto delle merci: ritiro a titolo temporaneo o definitivo della autorizzazione; nel trasporto dei viaggiatori: una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del trasportatore.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
