E' considerata autolinea regolare in transito, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra parte con destinazione un terzo paese senza che alcun passeggero sia preso o deposto nell'attraversare il territorio dell'altra parte.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art5 · fonte su Normattiva