L'autolinea regolare in transito deve rispondere alle seguenti condizioni: il servizio deve avere carattere turistico; ogni viaggio di andata o ritorno deve effettuare almeno tre tappe giornaliere; al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni la autolinea non deve essere diretta ad assolvere necessita' gia' assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari o stradali gia' esistenti. L'istituzione di linee regolari in transito che non rispondono a tutte le condizioni previste al comma precedente e' soggetta a preventive intese fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art6 · fonte su Normattiva