L'autolinea regolare in transito deve rispondere alle seguenti condizioni: il servizio deve avere carattere turistico; ogni viaggio di andata o ritorno deve effettuare almeno tre tappe giornaliere; al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni la autolinea non deve essere diretta ad assolvere necessita' gia' assicurate soddisfacentemente dai servizi ferroviari o stradali gia' esistenti. L'istituzione di linee regolari in transito che non rispondono a tutte le condizioni previste al comma precedente e' soggetta a preventive intese fra le Autorita' competenti delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
