Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 per le linee regolari, i trasporti in transito, diversi dai servizi occasionali previsti dalle lettere a) e b) dello articolo 10 ed eseguite a mezzo dei veicoli commerciali adibiti al trasporto di viaggiatori e capaci di piu' di otto posti a sedere oltre quello del conducente, sono soggetti ad autorizzazione. L'autorizzazione e' accordata alle imprese in base, a domanda diretta alle Autorita' competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno sede e da queste saranno trasmesse alle Autorita' dell'altra Parte contraente. I trasporti di cui agli articoli 10 e 12 nonche' quelli di cui al presente articolo non possono assumere il carattere di autolinea regolare.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art13 · fonte su Normattiva