Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 per le linee regolari, i trasporti in transito, diversi dai servizi occasionali previsti dalle lettere a) e b) dello articolo 10 ed eseguite a mezzo dei veicoli commerciali adibiti al trasporto di viaggiatori e capaci di piu' di otto posti a sedere oltre quello del conducente, sono soggetti ad autorizzazione. L'autorizzazione e' accordata alle imprese in base, a domanda diretta alle Autorita' competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno sede e da queste saranno trasmesse alle Autorita' dell'altra Parte contraente. I trasporti di cui agli articoli 10 e 12 nonche' quelli di cui al presente articolo non possono assumere il carattere di autolinea regolare.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
