In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218.

Testo vigente dal 2 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art34 · fonte su Normattiva