Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
- Art. 1 — Conversione
- Art. 2 — Nuove norme e soggetti aventi diritto
- Art. 3 — Assistenza sanitaria
- Art. 4 — Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione
- Art. 5 — Personale ed educatori specializzati
- Art. 6 — Accertamento delle condizioni di minorazione
- Art. 7 — Commissione sanitaria provinciale: composizione
- Art. 8 — Compiti della commissione sanitaria provinciale
- Art. 9 — Commissioni regionali sanitarie
- Art. 10 — Norme comuni alle commissioni sanitarie
- Art. 11 — Presentazione delle domande
- Art. 12 — Pensione di inabilit
- Art. 13 — Assegno mensile
- Art. 14 — Norme per la concessione della pensione o dell'assegno
- Art. 15 — Ricorsi in materia di pensione e di assegno
- Art. 16 — Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte
- Art. 17 — Assegno di accompagnamento
- Art. 18 — Scadenze delle rate
- Art. 19 — Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche
- Art. 20 — Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno
- Art. 21 — Accertamenti sulla permanenza dei requisiti
- Art. 22 — Tutela giurisdizionale
- Art. 23 — Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione
- Art. 24 — Indennità di frequenza ai corsi
- Art. 25 — Sistemi di lavoro protetto
- Art. 26 — Congedo per cure
- Art. 27 — Barriere architettoniche e trasporti pubblici
- Art. 28 — Provvedimenti per la frequenza scolastica
- Art. 29 — Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero
- Art. 30 — Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie
- Art. 31 — Finanziamenti
- Art. 32 — Copertura della spesa
- Art. 33 — Disposizioni transitorie
- Art. 34 — Disposizioni finali