Art. 5 (Convenzione)
La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intendera' procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concordera' preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorita' tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana. Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
