Art. 15Commercio dell'oro greggio

1. L'Ufficio italiano dei cambi e' istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro. 2. La Banca d'Italia puo' liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 GENNAIO 2000, N. 7)). 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 GENNAIO 2000, N. 7)). 5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarra' dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sara' soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 5 febbraio 2000, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art15 · fonte su Normattiva