Art. 6 (Convenzione)
Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro resta determinato nella somma complessiva di 2.700 milioni di lire italiane annue. L'emissione del suddetto contingente di monete si intende riferita al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1992. I competenti organi finanziari dei due Paesi provvederanno in seguito, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale del contingente suddetto sulla base di indicatori di variazione del costo della vita. Con la stessa procedura si potra' provvedere all'adeguamento del contingente nel caso in cui fossero rappresentate dalla Repubblica di San Marino nuove documentate necessita'. Qualora dovessero verificarsi dei cambiamenti nella circolazione monetaria italiana per quanto concerne il valore nominale dei relativi tagli, le due Parti - previa una formale intesa, tramite Scambio di Note - potranno concordare una ulteriore rivalutazione fino ad un massimo del 10 per cento del contingente previsto per quel momento.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
