Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi
Art. 1 — Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Testo vigente dal 15 ottobre 2013
