Art. 1 — Riconoscimento della mototerapia
In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonche' in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la presente legge riconosce e promuove la mototerapia, in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere piu' positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilita'.
Testo vigente dal 2 gennaio 2025
