1. Ciascuno Stato Parte interessato dal trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) prendera' le misure necessarie per prevenire la loro diversione. 2. Nel caso di trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1), lo Stato Parte esportatore si impegna a prevenire una diversione attraverso il proprio regime nazionale di controllo, istituito ai sensi dell'articolo 5 (2), valutando il rischio di diversione delle armi esportate e considerando l'adozione di misure di mitigazione del rischio, come, ad esempio, misure di costruzione di fiducia reciproca o programmi elaborati congiuntamente e concordati tra gli Stati esportatori e importatori. Altre misure di prevenzione necessarie potranno includere l'esame delle parti interessate dall'esportazione, la richiesta di ulteriori documenti, certificati, o garanzie supplementari, la non autorizzazione dell'esportazione o altre misure appropriate. 3. Gli Stati Parte importatori, di transito, di trasbordo e esportatori coopereranno e si scambieranno informazioni, in conformita' con le rispettive leggi nazionali, ove opportuno e possibile, al fine di ridurre il rischio di una diversione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1). 4. Lo Stato Parte che scopre una diversione di un trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) prendera' le misure opportune, ai sensi delle proprie leggi nazionali e del diritto internazionale, per porre fine a tale diversione. Tali misure potrebbero consistere in una notificazione degli Stati Parti potenzialmente coinvolti, l'ispezione dei carichi di tali armi convenzionali comprese nell'articolo 2 (1), adottare misure di follow-up attraverso indagini e l'applicazione della legge. 5. Per migliorare la comprensione e prevenzione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1), gli Stati Parti sono incoraggiati a scambiarsi informazioni pertinenti su misure atte a contrastare il fenomeno. Tali informazioni potrebbero riguardare attivita' illecite tra cui la corruzione, i circuiti di traffico internazionale, il brokeraggio illecito, fonti di approvvigionamento illecito, metodi di dissimulazione dei punti comuni di spedizione, o le destinazioni utilizzate dai gruppi organizzati coinvolti nelle deviazioni. 6. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri Stati Parte, per il tramite del Segretariato, le misure intraprese per contrastare il trasferimento illecito delle armi convenzionali comprese nell'articolo 2 (1).

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art11 · fonte su Normattiva