Ciascuno Stato Parte prendera', in conformita' con le proprie leggi nazionali, le misure necessarie per regolare le attivita' di intermediazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) nell'ambito dalla propria giurisdizione. Tali misure potrebbero consistere nell'imporre agli interlocutori di registrarsi od ottenere autorizzazione scritta prima di esercitare le attivita' di intermediazione.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art10 · fonte su Normattiva