Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi
Art. 28 (Trattato)
[1]facente fede
[2]Il testo originale del presente Trattato, di cui le copie in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno parimenti fede, sara' depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
[3]FATTO a New York, il due aprile duemila tredici.
Testo vigente dal 15 ottobre 2013
