Art. 21 (Convenzione)
La presente Convenzione sara' registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a New York, il trenta agosto millenovecentosessantuno, in un unico esemplare, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede e che sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e di cui le copie certificate conformi saranno consegnate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
