[1]e componenti

[2]Ogni Stato Parte istituira' e terra' aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle parti e dei componenti, qualora l'esportazione renda possibile l'assemblaggio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) e applichera' le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali parti e componenti.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art4 · fonte su Normattiva