(1) Le Parti creeranno e manterranno un meccanismo comune per facilitare le esportazioni dei sistemi, sottosistemi e tecnologie GCAP verso non-Parti. Tale meccanismo sara' descritto in una ulteriore intesa tra le autorita' competenti delle Parti. (2) L'Agenzia, sotto la supervisione e il controllo del SC, amministrera' il suddetto meccanismo nella misura consentita dalle leggi nazionali delle Parti. (3) Il meccanismo riflettera' la presente Convenzione, gli accordi internazionali applicabili e ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo delle armi.
Testo vigente dal 4 dicembre 2024
