Il paragrafo 1 dell'articolo 20 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "1. Le spese d'amministrazione della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunita' Economica Europea, le entrate e le spese della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunita' Europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono le tre Comunita'. Detto bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della Comunita' Economica Europea, nonche' il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunita' Europea dell'Energia Atomica".

Testo vigente dal 22 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185~trattato-art10 · fonte su Normattiva