1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, che mirano a conservare gli elementi essenziali delle loro disposizioni, la Convenzione del 25 marzo 1957 relativa a talune istituzioni comuni alle Comunita' europee e il trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee sono abrogati, ad eccezione del protocollo di cui al paragrafo 5. 2. Le competenze conferite al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti dal trattato che istituisce la Comunita' europea, dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica sono esercitate da istituzioni uniche, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati e dal presente articolo. Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal trattato che istituisce la Comunita' europea e dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica sono esercitate da un comitato unico, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati. A tale comitato si applicano le disposizioni degli articoli 193 e 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 3. I funzionari e altri agenti delle Comunita' europee fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunita' e ad essi si applicano le disposizioni adottate a norma dell'articolo 212 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 4. Le Comunita' europee godono sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite nel protocollo di cui al paragrafo 5. Lo stesso vale per la Banca centrale, europea per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti. 5. Nel protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, e' inserito un articolo 23, quale era previsto dal protocollo che modifica il suddetto protocollo; tale articolo e' cosi' redatto: "Articolo 23 Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea sara', inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, non dara' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi' all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. 6. Le entrate e le spese della Comunita' europea, le spese d'amministrazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunita' europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunita' europee, alle condizioni rispettivamente previste dai trattati che istituiscono le tre Comunita'. 7. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunita' europea, dell'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dell'articolo 1, secondo comma del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato del Lussemburgo che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunita' europee.
Testo vigente dal 6 luglio 1998
