Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, qualora la notifica prevista all'articolo 7 della Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' non sia effettuata entro tale data da tutti gli Stati firmatari, il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica. Qualora il presente Trattato entri in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l'applicazione del presente Trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.

Testo vigente dal 22 gennaio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185~trattato-art12 · fonte su Normattiva