[1]La presente decisione e' notificata agli Stati membri dal Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee l'avvenuto compimento delle procedure richieste dalle loro rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima delle notifiche di cui al secondo comma. Tuttavia, se gli strumenti di ratifica previsti all'art. 12 del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunita' Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee, non sono stati depositati entro tale data da tutti gli Stati membri, la presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo di tali strumenti di ratifica.

[2]Fatto a Lussemburgo, addi' 21 aprile 1970 p. IL CONSIGLIO Il Presidente P. HARMEL

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri MORO

[5]---------------

[6](1) G. U. n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 991/62.

Testo vigente dal 22 gennaio 1971

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