di specialita' 1. Una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere processata, condannata o detenuta al fine dell'esecuzione di una sentenza, od essere altrimenti limitata nella sua liberta' personale, nel territorio della Parte richiedente, per qualsiasi reato commesso prima della sua consegna che non sia il reato per il quale e stata concessa l'estradizione, salvo che:

  • a)la Parte richiesta vi acconsenta in base alla propria legge; ovvero
  • b)la persona estradata, avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio della Parte richiedente, non l'abbia fatto entro quarantacinque giorni dal momento in cui e stata definitivamente messa in liberta' con riguardo al reato per il quale e stata consegnata, oppure e ritornata nella Parte richiedente dopo averla lasciata. 2. Se la descrizione del reato imputato nel territorio della Parte richiedente viene modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere processata o condannata soltanto se il reato nella sua nuova descrizione risulta essere nei suoi elementi costitutivi un reato che consentirebbe l'estradizione. 3. La domanda tendente ad ottenere il consenso a norma del presente articolo deve essere accompagnata dai pertinenti documenti indicati all'articolo 10, oltre che dal verbale di ogni dichiarazione fatta dalla persona estradata in ordine al reato di cui si tratta.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art17 · fonte su Normattiva