Art. 16 (Trattato)
di beni 1. Nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta e salvi i diritti dei terzi, che dovranno essere debitamente rispettati, tutti i beni trovati nel territorio della Parte richiesta, che siano acquisiti come proventi del reato o che possano essere richiesti come prova, dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere a questa consegnati se l'estradizione viene concessa. 2. I suddetti beni dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere consegnati alla Parte richiedente anche se l'estradizione, pur essendo stata concessa, non puo' essere eseguita a causa della morte o della fuga della persona richiesta. 3. Se il bene di cui si tratta e passibile di sequestro o confisca sul territorio della Parte richiesta, la Parte richiesta puo', in relazione a procedimenti in corso, trattenerlo temporaneamente presso di se' o consegnarlo a condizione che venga restituito senza spese. 4. Quando i diritti della Parte richiesta o di terzi lo esigono, qualsiasi bene consegnato in base al presente articolo dovra' essere restituito senza alcuna spesa alla Parte richiesta, se questa Parte lo domanda.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
