-estradazione verso uno Stato terzo 1. Salvo che nei casi previsti nell'articolo 17, paragrafo I (b), una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere consegnata ad alcuno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna a meno che la Parte richiesta non acconsenta a tale consegna. 2. Prima di acconsentire ad una richiesta fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta puo' richiedere la produzione dei documenti indicati all'articolo 10.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art18 · fonte su Normattiva