Art. 18 (Trattato)
-estradazione verso uno Stato terzo 1. Salvo che nei casi previsti nell'articolo 17, paragrafo I (b), una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere consegnata ad alcuno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna a meno che la Parte richiesta non acconsenta a tale consegna. 2. Prima di acconsentire ad una richiesta fatta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta puo' richiedere la produzione dei documenti indicati all'articolo 10.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
