[1]ACCORDO tra Il Governo Italiano e L'Organizzazione Mondiale della Sanita' Ufficio Regionale per l'Europa concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo
[2]Preambolo
[3]Nel 1990, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS hanno istituito a Roma un Ufficio del Centro Europeo per l'Ambiente e la Salute, mediante un Accordo della durata di cinque anni, rinnovabile. L'Accordo e' stato ratificato ed e' entrato in rigore il 6 febbraio 1992 con legge italiana numero 197. Nei 1995, il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS hanno concordato di estendere la validita' dell'Accordo del 1990 mediante un Accordo della durata di sei anni, rinnovabile, che e' stato ratificato ed e' entrato in vigore il 20 gennaio 1997 con legge italiana numero 18. Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo della Organizzazione Mondiale della Sanita', ivi inclusa l'Italia, durante la seduta annuale del Comitato Regionale svoltasi a Copenhagen, hanno approvato il documento denominato: "Health 22" - Salute per tutti nel XXIo secolo ", che rappresenta il punto di riferimento strategico per la Regione europea dell'OMS e stabilisce priorita' ed obiettivi per raggiungere e mantenere il miglior stato di salute possibile per la popolazione europea. Nello stesso anno, interamente in sintonia con il documento "Health 2", il Programma di Promozione della Salute e Investimenti in Salute dell'Ufficio Europeo dell'OMS, in collaborazione con il Ministero della Sanita' e la Regione del Veneto, ha lanciato il programma triennale definito "l'Iniziativa di Verona: investire in salute nel contesto dello sviluppo economico, sociale e umano (1998-2000)". Allo scopo di rafforzare ulteriormente questa collaborazione nonche'' di perseguire congiuntamente gli obiettivi di promozione della salute attraverso le strategie previste nel citato documento "Health 21", nell'interesse di tutelare e migliorare la salute della popolazione europea, l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS e il Governo della Repubblica Italiana. concordano di istituire un Ufficio progetto denominato "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo", con sede a Venezia, Italia, per un periodo di dieci anni a partire dalla data riportata al comma 1 dell'articolo 12 del presente Accordo. Articolo 1 Struttura organizzativa 1. L'Ufficio di Venezia sara' denominato: "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo" e sara' indicato nel prosieguo del presente Accordo come "Ufficio di Venezia". L'Ufficio di Venezia sara' parte integrante dell'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS. 2. L'Ufficio di Venezia sara' istituito per un periodo iniziale di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, cosi' come stabilito dall'articolo 12 seguente. 3. Il Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS nominera' un membro anziano del personale come capo dell'Ufficio di Venezia. 4. Si prevede che in linea di principio lo staff dell'Ufficio di Venezia sara' costituito, a regime, da 6 unita' professionali e 5 unita' di servizi generali. 5. L'Ufficio di Venezia avra' un Comitato Scientifico Consultivo. Il Comitato Scientifico Consultivo, in aderenza ai programmi e alle esigenze dell'OMS/EURO, formulera' pareri scientifici sul programma delle attivita' dell'Ufficio di Venezia. Il Comitato valutera', inoltre, sulla base di apposite relazioni, i risultati conseguiti dall'attivita' relativamente al due anni precedenti. Il Comitato Scientifco Consultivo sara' composto da 7 membri nominati dal Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS. In considerazione dell'opportunita' di utilizzare le competenze del livello nazionale e locale, il Direttore Regionale dell'OMS/EURO, ogni volta che cio' risulti opportuno, si impegnera' in ogni modo a nominare un esperto proposto dal Ministero della Sanita' del paese ospitante, ed un altro su designazione del Presidente della Regione del Veneto. I membri del Comitato, che devono avere comprovata esperienza nei settori di attivita' dell'Ufficio di Venezia, sono nominati per un periodo rinnovabile di tre anni. Detto Comitato dovra' riunirsi almeno una volta l'anno. Il Comitato eleggera' il proprio Presidente e adottera' il proprio metodo di lavoro. 6. L'Ufficio di Venezia costituira' parte integrante dell'OMS/EURO e sara' pienamente integrato nella sua struttura organizzativa e nel suo piano di attivita'. La struttura organizzativa e le attivita' dell'Ufficio di Venezia saranno in conformita' ai principi della Costituzione, ai regolamenti e alle politiche dell'OMS. L'OMS/EURO sara', inoltre, responsabile di organizzare, gestire, amministrare, dirigere e guidare l'attivita' dell'Ufficio di Venezia.
Testo vigente dal 5 febbraio 2003
