' 1. L'Ufficio di Venezia, nell'area di propria competenza, fornira' assistenza agli Stati Membri sia a livello nazionale, che regionale e locale, per favorire l'attuazione delle strategie di investimenti in salute che inseriscano la promozione della salute al centro dello sviluppo economico, sociale ed umano, come disposto dal documento "Health 21-Salute per tutti nel XXIo secolo". 2. In termini aperativi, oltre ai programmi di informazione ed educazione alla salute, l'Ufficio di Venezia svolgera' le seguenti due funzioni principali:

  • a)monitoraggio, disamina e sistematizzazione della crescente quantita' di nuovi risultati di ricerca sui determinanti (sociali ed economici) della salute della popolazione;
  • b)fornitura di servizi, assistenza tecnica e collaborazione agli Stati Membri per aumentare la loro capacita' (sia a livello nazionale che subnazionale) di agire, secondo l'evidenza, sui determinanti socio economici della salute. Cio' permettera' agli Stati Membri di investire in salute e di porre le attivita' di promozione della salute al centro della loro agenda di sviluppo. Le principali attivita' dell'Ufficio di Venezia sono riassunte nell'Allegato I a questo Accordo. 3. Le attivita' dell'Ufficio di Venezia integreranno le attivita' di promozione della salute correlate ai determinanti di salute dell'OMS/EURO in linea con la strategia denominata "Health 21". Il sistema informativo dell'OMS sara' utilizzato, nella misura necessaria, per sostenere le attivita' dell'Ufficio di Venezia.

Testo vigente dal 5 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;12~accordo-art2 · fonte su Normattiva