[1]finali

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1° giugno 2013, subordinatamente all'avvenuta notifica finale ad opera delle Parti circa il completamento delle necessarie formalita' previste dai rispettivi ordinamenti di ciascuna parte, ivi compresa la ratifica parlamentare. 2. L'effettiva attuazione del presente Accordo e' subordinata all'adozione da parte della Regione del Veneto dei necessari atti amministrativi connessi con gli impegni finanziari di cui agli articoli 3 e 4. 3. Il presente Accordo restera' in vigore per 5 anni, dalla data della sua entrata in vigore. Potra' essere rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni sulla base di un accordo tra l'OMS/EURO, il Ministero della Salute e la Regione del Veneto e di una valutazione del Liason Board dopo 4 anni. 4. Ognuna delle parti potra' recedere dal presente Accordo in ogni momento, dando un preavviso di sei mesi per iscritto, trascorsi i quali cessera' ogni obbligo assunto dalle parti e le attivita' dovranno essere terminate. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Venezia e al suo personale, l'OMS fornira' un resoconto finanziario relativo alle spese sostenute e a ogni eventuale residuo di fondi di pertinenza dell'Ufficio. Tali eventuali residui di fondi dovranno essere restituito al Governo della Repubblica Italiana o alla Regione del Veneto, in base alle circostanze, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo. 5. Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovra' essere effettuato per reciproco accordo tra le parti mediante un documento scritto presentato come emendamento al presente Accordo. 6. Qualsiasi notifica o richiesta obbligatoria, facoltativa o comunque effettuata in virtu' del presente Accordo dovra' essere fatta per iscritto. 7. Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' o del Governo della Repubblica Italiana, si terranno delle consultazioni relativamente all'attuazione, modifiche o revisioni del presente Accordo. 8. Ogni disaccordo che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione e attuazione del presente Accordo e che non potra' essere composto amichevolmente sara' soggetto a procedura di conciliazione. In caso di fallimento di quest'ultima, la controversia sara' sottoposta ad arbitrato. Quest'ultimo sara' condotto secondo modalita' sulle quali le parti dovranno convenire, oppure, in mancanza di accordo, in base alle norme di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Il giudizio arbitrale sara' accettato dalle parti in quanto inappellabile. I sottoscritti, debitamente nominati in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' hanno rispettivamente firmato, a nome delle parti, il presente Accordo a Roma in data 23/11/2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

[3]Il Ministro della Salute Il Direttore dell'Ufficio Regionale d'Italia per l'Europa dell'Organizzazione (Firma) Mondiale della Sanita' (Firma)

[4]Data: Data:

[5]Il Presidente della Regione del Veneto (Firma)

[6]Data:

[7]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-12-07;205~accordo-art11 · fonte su Normattiva