[1]- Tutela di diritti del mittente e del destinatario

[2]Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per contro altrui, a condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art14 · fonte su Normattiva