[1]- Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi

[2]1. Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario. 2. Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art15 · fonte su Normattiva